{"id":997,"date":"2019-11-16T18:33:00","date_gmt":"2019-11-16T18:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.galileibusto.edu.it\/?page_id=997"},"modified":"2019-11-16T18:33:36","modified_gmt":"2019-11-16T18:33:36","slug":"codice-comportamentale","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.icgalilei.it\/mirror\/?page_id=997","title":{"rendered":"Codice comportamentale"},"content":{"rendered":"<h3>Codice di comportamento dei dipendenti pubblici<\/h3>\n<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62<br \/>\nRegolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,<br \/>\na norma dell\u2019articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.<br \/>\n165. (13G00104)<br \/>\n(GU n.129 del 4-6-2013)<\/p>\n<p>Vigente al: 4-6-2013<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/p>\n<p>Visto l\u2019articolo 87, quinto comma, della Costituzione;<\/p>\n<p>Visto l\u2019articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;<\/p>\n<p>Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante \u201cNorme generali sull\u2019ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche\u201d;<\/p>\n<p>Visto, in particolare, l\u2019articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall\u2019articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l\u2019emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualit\u00e0 dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealt\u00e0, imparzialit\u00e0 e servizio esclusivo alla cura dell\u2019interesse pubblico;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante \u201cCodice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni\u201d, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;<\/p>\n<p>Vista l\u2019intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all\u2019articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;<\/p>\n<p>Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell\u2019Adunanza del 21 febbraio 2013;<\/p>\n<p>Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all\u2019articolo 2, l\u2019ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l\u2019articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall\u2019articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro HP regolato contrattualmente; di prevedere, all\u2019articolo 5, la valutazione, da parte dell\u2019amministrazione, della compatibilit\u00e0 dell\u2019adesione o dell\u2019appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l\u2019obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l\u2019amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l\u2019obbligo di informazione di cui all\u2019articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalit\u00e0 della norma \u00e8 quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all\u2019articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non pi\u00f9 previsti dalla vigente normativa;<\/p>\n<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell\u20198 marzo 2013; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;<\/p>\n<p><a name=\"__RefHeading__2135_1411338421\"><\/a>Emana il seguente regolamento:<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2141_1411338421\"><\/a><abbr class=\"c2c-text-hover\" title=\"\" data-hasqtip=\"0\">Art<\/abbr>. 1<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2139_1411338421\"><\/a>Disposizioni di carattere generale<\/h3>\n<p>1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato \u201cCodice\u201d, definisce, ai fini dell\u2019articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealt\u00e0, imparzialit\u00e0 e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.<\/p>\n<p>2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell\u2019articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2141_1411338421\"><\/a>Art. 2<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2143_1411338421\"><\/a>Ambito di applicazione<\/h3>\n<p>1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro \u00e8 disciplinato in base all\u2019articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.<\/p>\n<p>2. Fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all\u2019articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.<\/p>\n<p>3. Le pubbliche amministrazioni di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorit\u00e0 politiche, nonch\u00e9 nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell\u2019amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.<\/p>\n<p>4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2145_1411338421\"><\/a>Art. 3<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2147_1411338421\"><\/a>Principi generali<\/h3>\n<p>1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l\u2019interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui \u00e8 titolare.<\/p>\n<p>2. Il dipendente rispetta altres\u00ec i principi di integrit\u00e0, correttezza, buona fede, proporzionalit\u00e0, obiettivit\u00e0, trasparenza, equit\u00e0 e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialit\u00e0, astenendosi in caso di conflitto di interessi.<\/p>\n<p>3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all\u2019immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalit\u00e0 di interesse generale per le quali sono stati conferiti.<\/p>\n<p>4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l\u2019azione amministrativa alla massima economicit\u00e0, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attivit\u00e0 amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualit\u00e0 dei risultati.<\/p>\n<p>5. Nei rapporti con i destinatari dell\u2019azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parit\u00e0 di trattamento a parit\u00e0 di condizioni, astenendosi, altres\u00ec, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell\u2019azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalit\u00e0, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilit\u00e0, condizioni sociali o di salute, et\u00e0 e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.<\/p>\n<p>6. Il dipendente dimostra la massima disponibilit\u00e0 e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2149_1411338421\"><\/a>Art. 4<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2151_1411338421\"><\/a>Regali, compensi e altre utilit\u00e0<\/h3>\n<p>1. Il dipendente non chiede, n\u00e9 sollecita, per s\u00e9 o per altri, regali o altre utilit\u00e0.<\/p>\n<p>2. Il dipendente non accetta, per s\u00e9 o per altri, regali o altre utilit\u00e0, salvo quelli d\u2019uso di modico valore effettuati occasionalmente nell\u2019ambito delle normali relazioni di cortesia e nell\u2019ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per s\u00e9 o per altri, regali o altre utilit\u00e0, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attivit\u00e0 inerenti all\u2019ufficio, n\u00e9 da soggetti nei cui confronti \u00e8 o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attivit\u00e0 o potest\u00e0 proprie dell\u2019ufficio ricoperto.<\/p>\n<p>3. Il dipendente non accetta, per s\u00e9 o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilit\u00e0, salvo quelli d\u2019uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilit\u00e0 a un proprio sovraordinato, salvo quelli d\u2019uso di modico valore.<\/p>\n<p>4. I regali e le altre utilit\u00e0 comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell\u2019Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.<\/p>\n<p>5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilit\u00e0 di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all\u2019esclusione della possibilit\u00e0 di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell\u2019ente e alla tipologia delle mansioni.<\/p>\n<p>6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attivit\u00e0 inerenti all\u2019ufficio di appartenenza.<\/p>\n<p>7. Al fine di preservare il prestigio e l\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019amministrazione, il responsabile dell\u2019ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2153_1411338421\"><\/a>Art. 5<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2155_1411338421\"><\/a>Partecipazione ad associazioni e organizzazioni<\/h3>\n<p>1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell\u2019ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019ufficio. Il presente comma non si applica all\u2019adesione a partiti politici o a sindacati.<\/p>\n<p>2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, n\u00e9 esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2157_1411338421\"><\/a>Art. 6<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2159_1411338421\"><\/a>Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d\u2019interesse<\/h3>\n<p>1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all\u2019atto dell\u2019assegnazione all\u2019ufficio, informa per iscritto il dirigente dell\u2019ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:<\/p>\n<p>a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;<\/p>\n<p>b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivit\u00e0 o decisioni inerenti all\u2019ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.<\/p>\n<p>2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivit\u00e0 inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto pu\u00f2 riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall\u2019intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2161_1411338421\"><\/a>Art. 7<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2163_1411338421\"><\/a>Obbligo di astensione<\/h3>\n<p>1. Il dipendente si astiene dal partecipare all\u2019adozione di decisioni o ad attivit\u00e0 che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societ\u00e0 o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull\u2019astensione decide il responsabile dell\u2019ufficio di appartenenza.<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2165_1411338421\"><\/a>Art. 8<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2167_1411338421\"><\/a>Prevenzione della corruzione<\/h3>\n<p>1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell\u2019amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l\u2019obbligo di denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell\u2019amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2169_1411338421\"><\/a>Art. 9<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2171_1411338421\"><\/a>Trasparenza e tracciabilit\u00e0<\/h3>\n<p>1. Il dipendente assicura l\u2019adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell\u2019elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all\u2019obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.<\/p>\n<p>2. La tracciabilit\u00e0 dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilit\u00e0.<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2173_1411338421\"><\/a>Art. 10<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2175_1411338421\"><\/a>Comportamento nei rapporti privati<\/h3>\n<p>1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell\u2019esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, n\u00e9 menziona la posizione che ricopre nell\u2019amministrazione per ottenere utilit\u00e0 che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all\u2019immagine dell\u2019amministrazione.<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2177_1411338421\"><\/a>Art. 11<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2179_1411338421\"><\/a>Comportamento in servizio<\/h3>\n<p>1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda n\u00e9 adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivit\u00e0 o l\u2019adozione di decisioni di propria spettanza.<\/p>\n<p>2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.<\/p>\n<p>3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell\u2019ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall\u2019amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell\u2019amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d\u2019ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d\u2019ufficio.<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2181_1411338421\"><\/a>Art. 12<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2183_1411338421\"><\/a>Rapporti con il pubblico<\/h3>\n<p>1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l\u2019esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall\u2019amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilit\u00e0 e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera pi\u00f9 completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l\u2019interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d\u2019ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell\u2019ufficio dei quali ha la responsabilit\u00e0 od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorit\u00e0\u2019 stabilito dall\u2019amministrazione, l\u2019ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.<\/p>\n<p>2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell\u2019amministrazione.<\/p>\n<p>3. Il dipendente che svolge la sua attivit\u00e0 lavorativa in un\u2019amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualit\u00e0 e di quantit\u00e0 fissati dall\u2019amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuit\u00e0 del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalit\u00e0 di prestazione del servizio e sui livelli di qualit\u00e0.<\/p>\n<p>4. Il dipendente non assume impegni n\u00e9 anticipa l\u2019esito di decisioni o azioni proprie o altres\u00ec inerenti all\u2019ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilit\u00e0 di avvalersi anche dell\u2019Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalit\u00e0 stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.<\/p>\n<p>5. Il dipendente osserva il segreto d\u2019ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d\u2019ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all\u2019accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all\u2019ufficio competente della medesima amministrazione.<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2185_1411338421\"><\/a>Art. 13<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2187_1411338421\"><\/a>Disposizioni particolari per i dirigenti<\/h3>\n<p>1. Ferma restando l\u2019applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell\u2019articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell\u2019articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorit\u00e0 politiche, nonch\u00e9 ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.<\/p>\n<p>2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all\u2019atto di conferimento dell\u2019incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l\u2019assolvimento dell\u2019incarico.<\/p>\n<p>3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all\u2019amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivit\u00e0 politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l\u2019ufficio che dovr\u00e0 dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivit\u00e0 inerenti all\u2019ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all\u2019imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.<\/p>\n<p>4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell\u2019azione amministrativa. Il dirigente cura, altres\u00ec, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalit\u00e0 esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.<\/p>\n<p>5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui \u00e8 preposto, favorendo l\u2019instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all\u2019aggiornamento del personale, all\u2019inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di et\u00e0 e di condizioni personali.<\/p>\n<p>6. Il dirigente assegna l\u2019istruttoria delle pratiche sulla base di un\u2019equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacit\u00e0, delle attitudini e della professionalit\u00e0\u2019 del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalit\u00e0 e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.<\/p>\n<p>7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui \u00e8 preposto con imparzialit\u00e0 e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.<\/p>\n<p>8. Il dirigente intraprende con tempestivit\u00e0 le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l\u2019illecito all\u2019autorit\u00e0 disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinch\u00e9 sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identit\u00e0 nel procedimento disciplinare, ai sensi dell\u2019articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.<\/p>\n<p>9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilit\u00e0, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all\u2019organizzazione, all\u2019attivit\u00e0 e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell\u2019amministrazione.<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2189_1411338421\"><\/a>Art. 14<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2191_1411338421\"><\/a>Contratti ed altri atti negoziali<\/h3>\n<p>1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell\u2019amministrazione, nonch\u00e9 nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, n\u00e9 corrisponde o promette ad alcuno utilit\u00e0 a titolo di intermediazione, n\u00e9 per facilitare o aver facilitato la conclusione o l\u2019esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l\u2019amministrazione abbia deciso di ricorrere all\u2019attivit\u00e0 di intermediazione professionale.<\/p>\n<p>2. Il dipendente non conclude, per conto dell\u2019amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilit\u00e0 nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell\u2019articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l\u2019amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilit\u00e0 nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all\u2019adozione delle decisioni ed alle attivit\u00e0 relative all\u2019esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell\u2019ufficio.<\/p>\n<p>3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell\u2019articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell\u2019amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell\u2019ufficio.<\/p>\n<p>4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.<\/p>\n<p>5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l\u2019amministrazione, rimostranze orali o scritte sull\u2019operato dell\u2019ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2193_1411338421\"><\/a>Art. 15<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2195_1411338421\"><\/a>Vigilanza, monitoraggio e attivit\u00e0 formative<\/h3>\n<p>1. Ai sensi dell\u2019articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull\u2019applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.<\/p>\n<p>2. Ai fini dell\u2019attivit\u00e0 di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell\u2019ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell\u2019articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altres\u00ec\u2019, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente gi\u00e0 istituiti.<\/p>\n<p>3. Le attivit\u00e0 svolte ai sensi del presente articolo dall\u2019ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L\u2019ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all\u2019articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l\u2019aggiornamento del codice di comportamento dell\u2019amministrazione, l\u2019esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all\u2019articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell\u2019amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell\u2019articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all\u2019Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione, di cui all\u2019articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivit\u00e0 previste dal presente articolo, l\u2019ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all\u2019articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.<\/p>\n<p>4. Ai fini dell\u2019attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l\u2019ufficio procedimenti disciplinari pu\u00f2 chiedere all\u2019Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall\u2019articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.<\/p>\n<p>5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attivit\u00e0 formative in materia di trasparenza e integrit\u00e0, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonch\u00e9 un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.<\/p>\n<p>6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell\u2019ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l\u2019attuazione dei principi di cui al presente articolo.<\/p>\n<p>7. Dall\u2019attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell\u2019ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2197_1411338421\"><\/a>Art. 16<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2199_1411338421\"><\/a>Responsabilit\u00e0 conseguente alla violazione dei doveri del codice<\/h3>\n<p>1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d\u2019ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonch\u00e9 dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, d\u00e0 luogo anche a responsabilit\u00e0 penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa \u00e8 fonte di responsabilit\u00e0 disciplinare accertata altres\u00ec del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualit\u00e0\u2019 e proporzionalit\u00e0 delle sanzioni.<\/p>\n<p>2. Ai fini della determinazione del tipo e dell\u2019entit\u00e0 della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione \u00e8 valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravit\u00e0 del comportamento dall\u2019entit\u00e0 del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell\u2019amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravit\u00e0, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicit\u00e0 del valore del regalo o delle altre utilit\u00e0 e l\u2019immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un\u2019attivit\u00e0 tipici dell\u2019ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altres\u00ec\u2019 nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.<\/p>\n<p>3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi gi\u00e0 previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.<\/p>\n<p>4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilit\u00e0 disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.<\/p>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2201_1411338421\"><\/a>Art. 17<\/h3>\n<h3><a name=\"__RefHeading__2203_1411338421\"><\/a>Disposizioni finali e abrogazioni<\/h3>\n<p>1. Le amministrazioni danno la pi\u00f9 ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonch\u00e9 trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell\u2019amministrazione, nonch\u00e9 ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell\u2019amministrazione. L\u2019amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all\u2019atto di conferimento dell\u2019incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.<\/p>\n<p>2. Le amministrazioni danno la pi\u00f9 ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell\u2019articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalit\u00e0 previste dal comma 1 del presente articolo.<\/p>\n<p>3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante \u201cCodice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni\u201d, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.\u00a0\u00c8\u00a0fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/p>\n<p>Dato a Roma add\u00ec, 16 aprile 2013<\/p>\n<p>NAPOLITANO<\/p>\n<p>Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri<\/p>\n<p>Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione<\/p>\n<p>Visto, il Guardasigilli: Severino<\/p>\n<p>Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013<\/p>\n<p>Registro n. 4, foglio n. 300<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.icgalilei.it\/mirror\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/997"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.icgalilei.it\/mirror\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.icgalilei.it\/mirror\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icgalilei.it\/mirror\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icgalilei.it\/mirror\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=997"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.icgalilei.it\/mirror\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/997\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":999,"href":"https:\/\/www.icgalilei.it\/mirror\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/997\/revisions\/999"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.icgalilei.it\/mirror\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=997"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icgalilei.it\/mirror\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=997"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}